Decreto Cura Italia: le novità in materia di giustizia e professionisti
Con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo detta “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Questo testo, in particolare per le misure in materia di giustizia, integra e sostituisce il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11.
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Sommario |
Misure rilevanti per i professionisti
Gli articoli 1 e 2 dispongono stanziamenti di somme per la sanità, con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario per dirigenti e personale. Il Ministero della salute potrà assumere, con contratti a tempo determinato, medici, veterinari e tecnici della prevenzione.
L’art. 4 disciplina le “aree sanitarie temporanee” (ristrutturazione di ospedali, acquisizione di nuovi edifici a tal scopo), le cui attività edilizie non saranno soggette alle norme del testo unico dell’edilizia né dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Sarà sufficiente una d.i.a. presso il Comune competente.
Tali beni immobili potranno anche essere requisiti (in particolare le strutture alberghiere) a norma dell’art. 6, comma 7; così pure i beni mobili e i presidi sanitari. La requisizione, in caso di contestazione, non potrà essere sospesa per ordine del giudice (art. 6, comma 9).
L’Esercito Italiano potrà arruolare con ferma eccezionale di un anno 120 ufficiali e 200 sottufficiali medici, con il trattamento economico dei pari grado (art. 7).
L’art. 8 prevede assunzioni straordinarie, a tempo determinato e con procedura concorsuale semplificata, per biologi, chimici e fisici.
Nuovi medici potranno essere assunti dall’istituto superiore di sanità (art. 11) mentre quelli in quiescenza potranno essere trattenuti in servizio (art. 12).
Gli articoli 27 e 28 dispongono una indennità di euro 600 per il mese di marzo a favore di liberi professionisti e lavoratori autonomi, non iscritti a forme previdenziali obbligatorie tranne la gestione separata INPS.
L’art. 34 sospende i termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni di INPS e INAIL.
L’art. 44 raccoglie le istanze dei professionisti iscritti alle casse previdenziali di diritto privato istituendo un fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro.
Anche i professionisti iscritti obbligatoriamente a una cassa, pertanto, potranno avere aiuti economici con i criteri che saranno definiti da successivi decreti ministeriali.
L’art. 46 sospende le procedure di impugnazione dei licenziamenti per un periodo di 60 giorni.
L’art. 54 estende l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà dei mutui “prima casa” ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano registrato un calo del proprio fatturato superiore a un terzo, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività per l’emergenza coronavirus.
L’art. 62 sospende per imprenditori, artisti e professionisti tutti i versamenti da autoliquidazione fino al 31 marzo 2020, il cui pagamento potrà avvenire entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili con la stessa decorrenza.
L’art. 67 sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 tutti i termini di attività degli uffici impositori, dal controllo alla riscossione, inclusi il contenzioso e l’interpello.
L’art. 68 sospende, sempre fino al 31 maggio 2020, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento o avvisi.
L’art. 71 introduce una originale misura premiale prevedendo una speciale menzione per i contribuenti che non si avvalgano di una o più sospensione di pagamenti e ne diano comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’art. 73 prevede che i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane potranno svolgere le loro sedute in video conferenza.
La norma è rilevante per i consigli degli ordini dei professionisti e per i Consigli Nazionali perché il comma 2 estende la possibilità della video conferenza agli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale.
Nel caso dei Consigli forensi l’art. 24 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che l’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF, enti pubblici.
Sarà pertanto possibile la seduta in video conferenza a condizione che i partecipanti siano identificati con certezza e che sia assicurata la regolarità dello svolgimento della seduta (convocazione, ordine del giorno, discussione e verbale).
L’art. 102 dispone che il conseguimento della laurea magistrale in medicina abilita all’esercizio della professione di medico – chirurgo previa acquisizione del giudizio di idoneità ma senza esame finale (attualmente con quiz a risposta multipla).
Ferma restando la necessità e l’opportunità della previsione emergenziale, sarebbe opportuno precisare, in sede di conversione, che il giudizio di idoneità “ha valore di esame di Stato ai sensi dell’art. 33, Cost.”.
Misure per la giustizia
L’art. 83 riscrive e interpreta la sospensione dei termini già disposta con il Decreto Legge n. 11/2020 fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020.
In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d’ufficio, ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.
Si chiarisce così che si tratta di una sospensione amplissima e generale, che in materia civile comprende l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali, inclusi quelli calcolati a ritroso che saranno recuperati, in caso di scadenza nel periodo di sospensione, mediante il rinvio della successiva udienza.
La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che, con riferimento al precedente D.L., erano sorti dubbi interpretativi e prassi applicative “sostanzialmente elusive” o comunque “non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma” che invece “dilata la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento”.
Le eccezioni sono le stesse già indicate nell’art. 2 lettera g del precedente decreto legge e pertanto rinviamo alla precedente elencazione e trattazione.
In materia civile vi è però una variazione importante perché la locuzione “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità” è intesa in senso comunitario (Reg. 4/2009/CE) e quindi più ampio rispetto alle prestazioni alimentari in senso stretto, come chiarisce la relazione al decreto.
Da ciò dovrebbe derivare l’esclusione dalla sospensione per tutti quei procedimenti che riguardino il mantenimento, ma questa interpretazione finirebbe per scontrarsi con la principale finalità di queste norme emergenziali: evitare assembramenti di persone.
Essa consentirebbe infatti la celebrazione delle udienze di comparizione personale dei coniugi, che precedono il provvedimento presidenziale, avente natura “lato sensu” cautelare e certamente alimentare, nell’ampia accezione comunitaria.
La soluzione non è accettabile, se non in situazioni estreme che potrebbero essere oggetto di apposita istanza di trattazione al Presidente, motivando l’urgenza.
In materia penale, il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha cercato di risolvere i dubbi sorti dopo il precedente n. 11/2020 (per un commento di questo, vedi La giustizia ai tempi del coronavirus).
Per tale motivo, l’art. 83 del decreto (oltre al rinvio di ufficio delle udienze a una data successiva al 15 aprile 2020) prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (compresa la fase delle indagini preliminari).
La norma disciplina compiutamente anche l’ipotesi dei termini computati a ritroso (ad esempio il deposito della lista testimoniale).
Con riferimento, invece, ai procedimenti ritenuti urgenti, l’art. 83 stabilisce che siano celebrati:
- i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
- i procedimenti nei quali è in scadenza il termine di fase di cui all’art. 304 c.p.p.;
- i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (senza distinzione alcuna tra misura cautelare personale o reale) o di sicurezza;
- procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 c.p.p.
Non sono più ritenuti urgenti (e, pertanto, non devono celebrarsi) i procedimenti a carico di soggetti minorenni.
Il comma 4 dell’articolo 83 stabilisce la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari per tutto il tempo del rinvio (con problemi di legittimità nell’ipotesi in cui dovessero essere superati i termini di cui all’art. 303, comma 4, c.p.p.).
Per completezza, si rileva che – ai sensi dei commi 6 e 7 del predetto articolo – nel periodo tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e, per tale motivo, prevedere il rinvio di tutte le udienze (con le eccezioni per i procedimenti ritenuti “urgenti”) a una data successiva al 30 giugno 2020.
In tal caso, il corso della prescrizione e dei termini (indicati nel comma 9 dell’art. 83) rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Da tale rapida analisi può affermarsi che inevitabilmente, in futuro, si porranno questioni circa la legittimità della sospensione della prescrizione per cause non certo addebitabili all’imputato (o al difensore).
Da ultimo, con riferimento all’articolo 83, il comma 14 introduce delle deroghe al sistema delle notifiche prevedendo che le notifiche degli avvisi di rinvio all’imputato e alle altre parti private siano inviate all’indirizzo pec del difensore di fiducia.
Appare utile, infine, prendere in considerazione l’art. 123 del decreto che prevede la possibilità di eseguire la pena presso l’abitazione del condannato (ovvero presso altro luogo) ove essa non sia superiore a diciotto mesi (anche se costituente parte residua di maggior pena).
L’articolo 123 indica analiticamente chi non può accedere a tale misura.
La norma non appare di pronta applicazione giacché è previsto che la detenzione domiciliare sia subordinata alla effettiva disponibilità del braccialetto elettronico, senza però prevedere alcuna risorsa finanziaria per l’acquisto.
Al comma 9 dell’art. 123, infatti, si stabilisce che dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rendendo così l’esecuzione della norma di fatto vana.
Come appena detto, sia in materia civile che penale, dopo il 16 aprile 2020, saranno i capi degli uffici giudiziari a dettare – sentito l’Ordine degli avvocati – le misure organizzative per il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie.
Sin da ora però, limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono limitare l’acceso del pubblico, l’orario di apertura delle cancellerie e la trattazione delle udienze con collegamento remoto.
Il comma 20 dello stesso art. 83 sospende i termini per lo svolgimento di ogni attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di ADR che costituiscano condizione di procedibilità.
Il comma 21 estende le stesse disposizioni ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare così chiarendo, riguardo alla prima, che anche il termine per proporre ricorso o impugnazione è sospeso.
L’art. 84 si occupa della giustizia amministrativa e sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini processuali, richiamando ancora l’art. 54 commi 2 e 3 cpa e così sterilizzando l’imprudente parere che era stato reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, affermando che la sospensione dei termini non riguardava il deposito degli atti e dei documenti, essendo queste attività realizzabili solo telematicamente. Anche queste ultime attività sono sospese.
La vicenda di questo parere consultivo ci offre l’opportunità di ribadire che la legislazione di emergenza va sempre interpretata nel rispetto delle esigenze che la dettano.
Non si deve badare all’atto conclusivo (deposito telematico) ma osservare quello che sta alle sue spalle e cioè la consultazione con il cliente, la consegna di documenti, l’attività di segreteria, cioè tutti quei contatti potenzialmente nocivi che l’intera legislazione di emergenza tende a evitare.
Per la stessa ragione, in caso di dubbio, l’interpretazione più corretta sarà quella che sospende un termine o che evita un’attività e non quella che costringa parti e avvocati a spostamenti, incontri e frequentazione di uffici.
Non a caso, lo stesso art. 84, comma 3, nella sua ultima frase ricorda il fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
L’art. 85 estende le disposizioni appena indicate alla Corte dei Conti.
L’art. 103 dispone, con formulazione molto ampia, la sospensione di ogni termine anche ordinatorio relativo ai procedimenti amministrativi, esclusi quelli per il pagamento di stipendi, emolumenti e retribuzioni per lavoro autonomo.
La norma trova applicazione anche per gli Ordini professionali e per i Consigli di disciplina, la cui attività è pacificamente amministrativa; sarà quindi sospeso fino al 15 aprile 2020 ogni procedimento disciplinare, incluse le attività anteriori all’apertura.
Questa lettura è confermata dal comma 5 dell’articolo, che sospende i termini dei procedimenti disciplinari nel pubblico impiego.
Infine, il comma 6 dello stesso articolo 103 sospende fino al 30 giugno 2020 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sia a uso abitativo che ad uso diverso, con una formula ampia che ritengo debba valere anche nel caso in cui il titolo sia uno sfratto per morosità.
L’articolo 119 riconosce un contributo economico mensile di seicento euro in favore dei magistrati onorari che non siano contestualmente dipendenti pubblici o privati, per un massimo di tre mesi.
La norma rinvia agli artt. 1 e 29 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
L’articolo 1 indica il giudice onorario di pace e il vice procuratore onorario.
La normativa d’urgenza sembra quindi dimenticare i giudici ausiliari attualmente in servizio presso le corti d’appello, nonché tutti gli altri giudici onorari come i membri laici presso il Tribunale per i minorenni.