Blocco sino al 30 giugno 2020 delle procedure di rilascio a seguito di convalida di sfratto
L’Art. 103 al comma 6 del Decreto Cura Italia prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
Chi ha già in mano un’ordinanza di ingiunzione al pagamento del canone arretrato e rilascio dei locali, non potrà agire per l’esecuzione coattiva del provvedimento tramite intervento dell’ufficiale giudiziario per riappropriarsi dell’immobile.
La morosità però resta e l’esecuzione forzata è rinviata a luglio 2020.
Il provvedimento, invece, non è rivolto specificatamente a chi finora ha pagato l’affitto regolarmente e salta le mensilità relative ai mesi post Covid-19.
In caso di recente morosità dell’inquilino, il proprietario potrebbe iscrivere a ruolo il giudizio, infatti, è prevista la sola sospensione delle procedure esecutive ma non inibisce la possibilità di instaurare nuovi giudizi.
Però il quasi totale fermo dei Tribunali, e soprattutto delle cancellerie, porterebbe ad un fermo tecnico più o meno della stessa durata della sospensione delle esecuzioni.